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Il referendum abrogativo - Art.75 della Costituzione.

"Art. 75. Cost.
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."
La Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.
Sono escluse dal referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è possibile abrogare disposizioni di rango costituzionale, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria.
Dunque parrebbe che siano solamente TRE gli oggetti per i quali è esplicitamente esclusa la possibilità di sottoporre ad un quesito referendario.
E, di conseguenza, tutto il restante può essere soggetto al giudizio del popolo.
Ma...
La Corte costituzionale ha esplicitato ulteriori criteri di ammissibilità dei referendum con una copiosa giurisprudenza.
Quindi il potere Legislativo (Governo a parte) in Italia è esercitato da TRE aule: Camera, Senato e Corte Costituzionale.
La Camera e il Senato sono elette dal popolo.


di Mario Paganini
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