Articolo Nr.765
del 16/08/2025
Una Storia di ordinaria burocrazia: la richiesta del pagamento di un ticket sanitario dopo 6 anni. E non dovuto.

Gli apparati amministrativi dovrebbero avere il dovere dell’efficienza, così come ai cittadini dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico conseguente lo stress e il tempo devastato da errori e malfunzionamenti burocratici.

In risposta agli Uffici dell'Azienda USL della Romagna

Facendo riferimento alla Vs., rubricata come: episodio n. 20194171854P e Prot. 2025/0145792/P
--alla mia mail dell’ 8 agosto 2025.
--alla Vs mail immediata (probabilmente: automatica) dell’ 8 agosto 2025, quale Vs. conferma di presa in carico.
--alla Vs mail del 14 agosto 2025 (che parrebbe indicare difficoltà o scarsa collaborazione interna tra i Vs Uffici).
Sono ad esporre quanto segue.
Ho attentamente verificato sia la documentazione in mio possesso, sia il mio Fascicolo Sanitario Elettronico, traendo le seguenti conclusioni:
1-il 5 agosto 2019 mi sono recato al P.S. dell’Ospedale di Lugo, per forti dolori e problemi all’addome.
2-al tempo, in Emilia-Romagna il “triage” ospedaliero era su quattro codici colore, che regolavano l’urgenza e l’accesso alle cure. Mi è stato attribuito un codice “verde”.
3-il codice “verde”, mi è stato confermato al momento delle dimissioni.
Al tempo, 05/08/2019, il codice “verde”, confermato al momento delle dimissioni, dava diritto all’esenzione dal pagamento del ticket.
4-per inciso osservo che, tempo dopo, sono di nuovo dovuto ricorrere al P.S. dell’Ospedale di Lugo, sempre per forti dolori e problemi all’addome. Nel volgere di poche ore, ero in sala operatoria sottoposto ad un intervento chirurgico urgentissimo.
5-la richiesta, del pagamento di un ticket, con l’applicazione di nuove norme, norme diverse, modificate, adottate il 1° ottobre del 2021, rispetto alle norme vigenti al tempo dell’evento (5 agosto 2019), ossia: dopo essere trascorsi 788 giorni, è un arbitrio!
Al riguardo, considerato il contenuto della Vs. mail, del 14 agosto 2025 (rif. recuperoticket.ra@auslromagna.it e siglata da: If ), penso di fare cosa utile, proponendo un esempio in addendum.
6-ho molte curiosità anche per l’importo reclamato. Nel 2019 esisteva una normativa nazionale, con indicazioni sugli importi massimi per i ticket. Per gli accessi con codice “bianco”. La cifra che si doveva pagare - se avessi avuto un codice “bianco”, al momento delle dimissioni, anziché un codice “verde”, come ho più sopra indicato - non era di 63,35 euro.
Invece tale cifra, di euro 63,35, è di gran lunga superiore ai suddetti massimi. Tutto questo senza l’indicazione, nella Vs. comunicazione a me inviata, di una spiegazione, che motivasse o giustificasse l’importo di 63,35 euro. Eppure alcuni rappresentanti di codesta azienda sanitaria hanno dichiarato, così è dato leggere nel sito “Ravennatoday” del 05/08/2025 : “l’importo di pagamento è solo relativo al costo del ticket senza alcuna spesa aggiuntiva”.
Da quanto ho in mano, non pare proprio! Allora quale la ‘ratio’, “perché” e “a chi giovano” simili affermazioni rese pubbliche?


Tutto ciò premesso

Con la presente faccio istanza di annullamento, del ticket in oggetto, in autotutela.
Facendo, inoltre, presente che, se codesta azienda non provvede ad annullare il provvedimento, farò causa, con aggravio di spese a Vs carico, e con comunicazione di danno erariale, all'Ente competente, per le spese legali
.

Il diritto Amministrativo ha sussidiato alcuni principi dal diritto Penale, questo è in tutti i Paesi civili. Pertanto l'applicazione retroattiva, di una norma sopravvenuta rispetto a quella preesistente nel 2019, è un atto illegittimo. Questo comporta l'annullamento di qualsiasi Vs. richiesta.
              Lugo, 25 agosto 2025             Mario Paganini

ADDENDUM.
Esempio. Il 5 agosto 2019, il Sig. Nome Cognome parcheggia il suo veicolo, poiché libero e consentito, in via Tizio Caio.
Il 1° ottobre 2021 via Tizio Caio diventa zona con sosta a pagamento.
Nel 2025, con effetto retroattivo una amministrazione contesta al Sig. Nome Cognome il mancato pagamento di una sanzione amministrativa per: omesso pagamento del ticket per la sosta fatta il 5 Agosto 2019!
Oltre che illegittimo, erroneo e impugnabile, un simile provvedimento è - in primo luogo -manifestamente privo di senso !

              Lugo, 25 agosto 2025             Mario Paganini

Allego: fotocopia del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria.


di Mario Paganini